TRATTO DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE
SICILIANA DEL 14-7-2000 , PARTE I N.33
DECRETO 18 aprile
2000
Istituzione della riserva naturale Monte Cammarata ricadente nel
territorio dei comuni di Cammarata, San Giovanni Gemini e S. Stefano
di Quisquina.
L’ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L’AMBIENTE
Visto lo statuto
della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88 e successive modifiche
e integrazioni, recanti disposizioni per l’istituzione in Sicilia di
riserve naturali;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato , ai
sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 14/88, il Piano regionale
dei parchi e delle riserve naturali;
Considerato che il citato Piano regionale annovera, tra le altre, la
riserva naturale Monte Cammarata , ricadente nel territorio dei
comuni di Cammarata, San Giovanni Gemini e S. Stefano di Quisquina,
provincia di Agrigento;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell’art. 4 legge regionale n.
14/88 all’istituzione della riserva naturale sopra citata;
Visti i pareri espressi dal C.R.P.P.N nelle sedute del 31 magio 1996
e del 25 febbraio 1997 in ordine alla perimetrazione ed alla
denominazione definitiva alla zonizzazione della riserva sopra
citata, così come riportata nella cartografia in scala 1:25000 (
I.G.M.I. 267 IV nord-ovest IV nord-est, IV sud-ovest ), in
particolare la zona di pre-riserva viene così distinta in:
— zona
B ampliata con l’inserimento delle aree boscate ubicate ad est e a
sud est del vivaio forestale e delle contigue aree boscate, atteso
l’interesse naturalistico delle stesse per le pregevoli
caratteristiche dei soprassuoli, comprende anche l’area destinata
esclusivamente ad attività vivaistiche;
— zona
B1 comprende l’area sommale di Monte Cammarata, posta al di sopra
della quota m. 1.550, ad esclusione del picco di quota m. 1.554 che
trovasi a sud dell’esistente recinzione forestale, destinata
esclusivamente a sede di impianti di ricetrasmissione;
Visto il parere
del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (
C.R.P.P.N ), espresso nella seduta del 25 febbraio 1997 e la
relazione d’ufficio prot. n. 639 del 9 ottobre 1998, in ordine al
regolamento con cui si stabiliscono le modalità d’uso e i divieti da
osservarsi nell’area di riserva e pre-riserva;
Considerato che il C.R.P.P.N. nella seduta del 16 febbraio 1993 ha
individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva
l’Azienda foreste demaniali della Regione siciliana;
Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV
dell’Assemblea regionale siciliana in data 3 marzo 1993 ha espresso
parere favorevole sulla proposta di affidamento di cui al precedente
considerato;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dal C.R.P.P.N. in ordine
al regolamento e alla perimetrazione e dalla Commissione legislativa
in ordine all’individuazione dell’ente gestore;
Considerato che l’art. 14 della legge regionale n. 16/96 autorizza
l’amministrazione forestale a svolgere anche compiti di gestione di
riserve naturali;
Considerato che ai sensi e per gli effetti della norma citata
l’Azienda provvede alle spese di gestione, conservazione,
miglioramento e valorizzazione delle riserve affidatele con le
risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio, nonché tramite
un contributo che l’Assessorato regionale del territorio e
dell’ambiente verserà in entrata nel bilancio dell’Azienda;
Considerato anche che le somme da versare in entrata saranno
trasferite successivamente alla presentazione all’Assessorato
regionale del territorio e dell’ambiente di una relazione
sull’attività svolta e sugli obbiettivi che si intendono perseguire;
Decreta:
Art. 1
E’ istituita, ai
sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva
naturale Monte Cammarata nel territorio dei comuni di Cammarata, San
Giovanni Gemini e S. Stefano di Quisquina, provincia di Agrigento.
Art. 2
I confini della
riserva naturale sono quelli compresi all’interno delle linee di
delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M.I. in scala
1:25.000, f.g. 267 IV nord-est, IV sud-ovest, IV nord-ovest di cui
all’allegato n.1 che forma parte integrante del presente decreto,e,
specificamente, con lettera A l’area destinata a riserva e con
lettera B e B1 l’area destinata a pre-riserva.
Art.3
La riserva
naturale di cui all’art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi
dell’art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale
orientata al fine di tutelare la parte sommatale del monte con oltre
150 specie erbacee di cui diverse rappresentano rari endemici quali:
Anthemis puntata var. incana, Jenecio siculus, Bivonea lutea, Salvia
argentea, Iris pseudopumila. Parimenti interessanti gli aspetti
della vegetazione dei brecciai mobili e di quelli consolidati. Per
la conservazione delle comunità avifaunistiche altamente
diversificate in cui sono ben rappresentate rare specie di
falconiformi.
Art. 4
Nei territori
destinati a riserva e pre-riserva vigono le disposizioni
regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d’uso e divieti
da osservarsi, di cui all’allegato n. 2 che forma parte integrante
del presente decreto.
Art.5
La gestione della
riserva di qui all’art. 1 è affidata ai sensi dell’art. 20 della
legge regionale n. 14/88 all’azienda foreste demaniali della regione
siciliana.
Art. 6
In campo all’ente
gestore di cui all’art. 5 sono statuiti ai sensi dell’art. 4 della
legge regione n. 14/88 i seguenti obblighi:
- provvedere
alla tabbellazione e/o recinzioni delle riserve. I progetti
relativi redatti dall’azienda saranno approvati dall’assessorato
regionale del territori e dell’ambiente;
- fornire
indicazioni utili al consiglio provinciale scientifico delle riserve
per l’elaborazione del piano di sistemazione della riserva
comprendente:
- le zone da destinare a protezione integrale per
specifiche finalità;
- le opere necessarie alla conservazione
all’eventuale ripristino dell’ambiente;
- i tempi per la cessazione delle attività
esistenti e incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
- la regolamentazione delle attività antropiche
consentite tra cui le attività agro-silvo-pastoriali;
- l’individuazione delle aree da acquisire per il
conseguimento delle finalità della riserva;
- eventuali progetti di restauro e/o demolizione
di fabbricati;
- individuare il responsabile della gestione
della riserva;
- garantire l’osservanza delle modalità d’uso e divieto
di cui a regolamento;
- determinare ed erogare gli indennizzi per i danni
provocati dalla fauna selvatica nonché gli eventuali interventi a
favore dei soggetti interessati dalla riduzione d’attività
economiche ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 14/88.
L’ente gestore
potrà, nelle more della redazione degli strumenti di pianificazione,
predisporre un programma di interventi prioritari.
Art. 7
L’ente gestore
potrà disporre limitazioni in luoghi e determinati periodi dell’anno
al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca
scientifica o di realizzare le finalità di conservazione
naturalistiche o di attuazione dei piani dell’area protetta o per
altre motivazioni di urgenza e necessità. L’ente gestore può
stipulare conservazioni con enti, associazioni, cooperative per la
gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della
riserva. L’ente gestore può avvalersi della collaborazione di
volontari. L’ente gestore, previo parere dell’assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente, può chiedere un corrispettivo per la
visita e la fruizione della riserva.
Art. 8
Alla fine di
promuovere l’acquisizione di terreni ricadenti all’interno della
riserva naturale, ivi compreso specchi d’acqua, pantani, aree nude,
rocce e anfratti, l’Assessorato regionale del territorio e
dell’ambiente promuoverà ogni intesa con l’Assessorato regionale
dell’agricoltura e delle foreste onde concorrere con le proprie
risorse finanziarie, di cui all’art. 22 della legge regionale n.
14/88, alla realizzazione del piano di acquisizione di cui al punto
4 dell’art. 31 della legge regionale n. 16/96
Art. 9
L’ente gestore, al
fine di contribuire all’elaborazione e all’aggiornamento del piano,
di cui all’art. 34 della legge regionale n. 16/96, provvederà ad
acquisire il parere dell’Assessorato regionale del territorio e
dell’ambiente sulle proposte relative agli interventi da realizzare
nelle aree affidate in gestione. Nelle more dell’approvazione del
piano sopra numerato onde disporre di interventi urgenti nei punti
sensibili di cui alla lettera d, comma II, art. 34 della legge
regionale n. 16/96, ricadenti nelle aree protette l’ente gestore ne
darà preventiva comunicazione all’Assessorato regionale del
territorio e dell’ambiente. L’ente gestore, al fine di disporre gli
interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione
degli incendi, di cui all’art. 41 della legge regionale n. 16/96,
darà preventiva comunicazione all’Assessorato regionale del
territorio e dell’ambiente. Il presente decreto, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia di controllo, non è più soggetto al
visto di registrazione della Ragioneria centrale per l’Assessorato
regionale del territorio e dell’ambiente. Il presente decreto sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo,18 aprile
2000.
MARTINO
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